Art. 21.
(Promozione della musica popolare contemporanea).

      1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.
      2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia

 

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e delle finanze, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili e di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione e degli studi musicali;

          c) promozione di festival nazionali e internazionali di musica popolare contemporanea;

          d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;

          e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti.

      3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a una convenzione stipulata con il Ministero dei beni e delle attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.